martedì 20 agosto 2013

Distretto turistico dell’Elba, precisazioni della Regione

In merito alla costituzione di un distretto turistico dell’Isola d’Elba, l’assessorato competente ha fornito alcuni chiarimenti e informazioni aggiuntive.
In primo luogo non è da imputare in alcun modo ad una scelta della

Regione Toscana il fatto che al 30 giugno non sia stato costituito un Distretto dell’Isola d’Elba o dell’Arcipelago toscano. La legge 106/2011, infatti, non affida alle Regioni la competenza di tali distretti poiché prevede espressamente che questi siano istituiti con decreto del Presidente del Consiglio, su richiesta delle imprese interessate.

Compito delle Regioni – d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con i Comuni interessati – è la perimetrazione di questi distretti. Di fatto la procedura, piuttosto complessa, definita dall’articolo 3 della legge, non è mai stata formalmente attivata da imprese dell’Arcipelago. E questa è la condizione indispensabile per avviare i procedimenti.

 Nel luglio dello scorso anno, un’associazione di categoria, la Confcommercio elbana, ha indirizzato una nota per segnalare l’utilità di avviare il percorso per l’istituzione di un distretto per l’Elba o per l’Arcipelago toscano, comunicata anche ai Sindaci dell’Isola d’Elba. Sono state dunque fornite dalla Regione le indicazioni da seguire riferite alla procedura prevista dalla legge nazionale, senza però alcun riscontro successivo formale.

Va inoltre specificato che purtroppo l’istituzione dei distretti turistici previsti dalla citata legge nazionale, contrariamente a quanto previsto per quelli a carattere industriale e manifatturiero, non prevede stanziamenti e finanziamenti. La legge ha previsto una procedura burocratica molto complessa che rinvia ad una serie di possibili vantaggi in termini di semplificazione amministrativa che ad oggi non hanno avuto seguito.

 Si rinvia infatti alla istituzione delle cosiddette “zone a burocrazia zero” riferite principalmente alla razionalizzazione degli uffici delle Agenzie fiscali e dell’Inps che può essere fatta però a condizione che non ci siano oneri aggiuntivi per le casse dello Stato.

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