Con sentenza n. 6146 del 15.12.2014 il Consiglio di Stato ha definito il giudizio pendente tra l’Autorità portuale di Brindisi e l’associazione agenti raccomandatari di Brindisi, Francesco Aversa, la Endeavour Lines e Cosimo Taveri avente ad oggetto il pagamento dei diritti portuali e la
legittimazione dell’Ente ad imporre i diritti medesimi.
Il Supremo Collegio ha definitivamente acclarato la validità delle ordinanze 1/2005, 7/2005, 5/2006 e 4/2009 e, conseguentemente, la legittimità delle richieste di pagamento fondate su tali provvedimenti.
Inoltre il Consiglio di Stato ha definitivamente statuito che le somme riscosse per i servizi portuali di interesse generale sono dovute e devono essere considerate vere e proprie tasse.
L’Autorità portuale potrà pertanto riscuotere le somme legittimamente dovute e non corrisposte dagli agenti marittimi ammontanti a qualche milione di euro. Per quanto attiene l’ordinanza n. 3/2012, pur riconoscendone la legittimità, anche in relazione alle agevolazioni previste, il Consiglio di Stato ha eccepito una irregolarità formale legata alla mancata consultazione, sotto forma di parere, del Comitato portuale, annullandone gli effetti. Pertanto i diritti saranno riscossi ai sensi dell’ordinanza precedente sino all’entrata in vigore della attuale ordinanza n. 8/2014.
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