L’articolo 14
del Decreto Legge 91/2014 merita un commento della Commissione Bicamerale
presieduta dal Sen. Tabacci secondo la quale la prima delle semplificazioni
necessarie al
Paese sarebbe quella di rendere comprensibili la lettera e le
finalità delle norme e soprattutto dei Decreti Legge soggetti a conversione,
anche allo scopo di contenerne le successive interpretazioni ed i conseguenti
favoritismi e corruttele. Con il citato articolo 14 il sistema di tracciabilità
dei rifiuti viene “semplificato” con “l’applicazione dell’interoperabilità” di
cui al decreto legislativo 152/2006 che, con un testo inutilmente ridondante,
prevede “l’integrazione dei sistemi
informativi pubblici“.
Supponendo che
l’innominato sistema di tracciabilità dei rifiuti sia il “SISTRI”, partito e
stoppato diverse volte con costi a carico delle imprese di logistica e
dell’autotrasporto, Confetra (Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica) analizzando il rebus della disposizione domanda: quale sarebbe
il soggetto che dopo la “verifica
tecnica” dell’Agenzia per l’Italia digitale, previo parere del Ministero
dell’Ambiente e del Garante della Privacy provvederebbe ai sensi del decreto
legislativo 152/2006 ad integrare le funzioni del SISTRI in “altri sistemi che trattano dati di
logistica e mobilità delle merci e delle persone“?
Ma, soprattutto,
durante l’iter di conversione del decreto legge saranno sentite a questo proposito
“le associazioni rappresentative degli Utenti”
come il menzionato decreto 152/2006 prevede si faccia ogni volta che si procede
a semplificazioni?
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