mercoledì 29 luglio 2015

Anche l’Europa dà ragione alle istanze di Assoprovider


Il Governo corregge il “Codice delle Comunicazioni” così come voluto da Assoprovider.
A seguito dell’azione di Assoprovider, che in questi anni ha cercato di evidenziare in ogni sede idonea, la presenza di meccanismi legislativi volti a bloccare l’accesso delle PMI e startup al mercato delle telecomunicazioni, anche la Commissione Europea, sollecitata sull’argomento, è intervenuta
notificando a settembre 2014 la Procedura d’infrazione 2013/4020. Nel testo della procedura, la CE ribadisce che i principi distorsivi del mercato italiano delle TLC contenuti nel Codice delle Comunicazioni, devono essere corretti secondo i principi della proporzionalità, non discriminazione e trasparenza. Tra questi in particolare la parte relativa ai contributi amministrativi dovuti allo Stato per poter diventare fornitori di reti di comunicazione.

Così l’attuale Governo, già sensibilizzato sul tema da Assoprovider, ha colto l’occasione per intervenire definitivamente sul testo del Codice delle comunicazioni, mediante apposito disegno di legge “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014”. Con questa ultima azione correttiva si apre definitivamente il mercato delle TLC.

Il giorno 23 Luglio, il disegno di Legge ha avuto l’approvazione definitiva dai due rami del parlamento, stabilendo definitivamente i nuovi parametri economici e le regole per poter accedere al mercato delle reti di comunicazione.

Va ricordato che con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 “Destinazione Italia”, Assoprovider aveva già ottenuto la rimodulazione dei contributi contenuti nell’allegato 10 del Codice delle Comunicazioni. Furono rimodulati gli elevati costi, chiaramente discriminatori e non proporzionali alle reali dimensioni delle Aziende richiedenti l’autorizzazione, introducendo una nuova fascia idonea a favorire i piccoli Internet Service Provider. La nuova formulazione approvata conteneva però elementi soggetti ad ambiguità interpretativa, annullando in parte il beneficio ottenuto.

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