lunedì 8 settembre 2014

Corte di Giustizia Europea: la copertura della RC auto deve essere ampia


L'assicurazione obbligatoria della RCA ha una copertura ampia che deve coprire qualsiasi incidente causato utilizzando un veicolo conformemente alla sua funzione abituale. Lo sancisce la terza sezione
della Corte di Giustizia europea nella sentenza resa nella causa C-162/13, depositata lo scorso 4 settembre che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” segnala. Secondo i Supremi Giudici europei, l'evoluzione della normativa UE in materia di assicurazione obbligatoria è retta dalla ratio di tutelare e proteggere a tutto campo le vittime, attuali e potenziali, degli incidenti causati dall'uso di veicoli.

In particolare una direttiva dell’Unione1 prevede segnatamente che ogni Stato membro adotti tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure.

Di conseguenza, «non si può ritenere che il legislatore dell'Unione abbia voluto escludere da detta tutela le persone lese da un incidente causato da un veicolo in occasione» di un qualche «suo uso, purché» si tratti di «uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo».

L'intervento della Corte Europea era stato richiesto dalla Slovenia, in occasione di una controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da parte di un uomo colpito da un trattore impegnato in una manovra di parcheggio all'interno del cortile di una casa colonica.

Ai sensi della legge slovena sull’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, il proprietario di un veicolo deve stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità per i danni che causi a terzi con l’utilizzo del veicolo: morte, lesioni personali, problemi di salute, distruzione e danneggiamento di beni, con esclusione della responsabilità per i danni ai beni che abbia accettato di trasportare.

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